Papa regnante è Martino I. Leggiamo subito enunciato ed infine autoritativamente difeso il principio di convergenza dei Padri: «Se qualcuno non professa secondo i santi Padri […]. Se qualcuno […] empi eretici […] escogita temerariamente innovazioni e diverse esposizioni  della fede (contro i santi Padri della Chiesa cattolica, cioè i cinque santi ed ecumenici Concilii), e, in breve, fa qualcos’altro che gli empi eretici sono soliti, per operare diabolico, compiere tortuosamente e con astuzia contro i pii e ortodossi annunci della Chiesa cattolica, cioè quelli dei suoi Padri e Sinodi, per sconvolgere la pura professione di fede […] e persevera fino alla fine, senza conversione, nel compiere empiamente queste cose, un tale sia condannato per i secoli dei secoli; “e tutto il popolo dirà: Sia, sia!”(Sal. 106, 48)» (in «Denzinger», numeri 501-522). Viene esposta la dottrina da tenere (qui riportiamo la versione latina). Le due volontà e attività in Cristo: «E come (professiamo) le sue due nature senza confusione, così anche le sue due volontà naturali, quella divina e quella umana, per confermare perfettamente e senza limiti, che uno e medesimo il nostro Signore e Dio Gesù Cristo è veracemente perfetto Dio e veracemente perfetto uomo, giacché egli volle e operò la nostra salvezza in maniera divina e in maniera umana [...]». Segue la continuazione della  Professione di fede di Calcedonia (cf. «Denzinger», numero 301 e successivi, che in seguito riporteremo).

Adesso elenchiamo i Canoni di Condanna di errori circa la Trinità e Cristo: «Can. 1. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e veracemente il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità nell’unità e l’unità nella Trinità, cioè l’unico Dio in tre sussistenze consostanziali e eguali nella gloria, una sola e medesima divinità dei tre, (una sola) natura, sostanza, forza, potenza, regno, impero, volontà, attività, che è increata, senza principio, incomprensibile, immutabile, creatrice e protettrice di tutto, sia condannato. Can. 2. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità uno stesso della santa e consostanziale e veneranda Trinità, Dio il Verbo, è disceso dal cielo e si è fatto carne dallo Spirito Santo e da Maria sempre vergine e, fatto uomo, fu crocifisso nella carne, per noi spontaneamente ha sofferto e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato ed è salito nei cieli, siede alla destra del Padre e nella gloria paterna verrà di nuovo con la carne, che da lui fu assunta ed è intellettualmente animata, a giudicare i vivi e i morti, sia condannato. Can. 3. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità la santa sempre vergine e immacolata Maria quale genitrice di Dio, giacché ella propriamente e veracemente alla fine dei tempi concepì senza seme dallo Spirito Santo e senza corruzione generò Dio il Verbo stesso, che prima di tutti i tempi fu generato da Dio il Padre, e che anche dopo il parto rimase la sua verginità, sia condannato. Can. 4. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità due nascite dell’unico e medesimo nostro Signore Gesù Cristo, sia prima dei tempi da Dio e Padre senza corpo e sempiternalmente, come pure dalla santa sempre vergine genitrice di Dio Maria nel corpo negli ultimi tempi, e non professa che l’uno e medesimo Signore nostro e Dio Gesù Cristo (è) consostanziale a Dio e Padre secondo la divinità e consostanziale all’uomo e alla madre secondo l’umanità, e che il medesimo nella carne è soggetto a patire e nella divinità non soggetto a patire, limitato nel corpo e senza limiti nella divinità, il medesimo (è) non creato e creato, terreno e celeste, visibile e intelligibile, afferrabile e inafferrabile, affinché mediante l’uno che è completamente uomo e Dio, venga riformato l’intero uomo, che cadde sotto il peccato, sia condannato. Can. 5. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità, incarnata l’unica natura di Dio il Verbo, per il motivo che si dice che la nostra sostanza si è incarnata perfettamente e senza diminuzione in Cristo Dio, senza comprendere tuttavia il peccato, sia condannato. Can. 6. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità l’unico e medesimo Signore Gesù Cristo è da due e in due nature sostanzialmente unite in modo inconfuso e indiviso, sia condannato. Can. 7. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità la differenza sostanziale delle nature è in lui salvata in maniera inconfusa e indivisa, sia condannato. Can. 8. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità l’unione sostanziale delle nature viene riconosciuta in lui in maniera indivisa e inconfusa, sia condannato. Can. 9. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità le peculiarità naturali della sua divinità e umanità sono in lui conservate in modo indiminuito e senza restringimento, sia condannato. Can. 10. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità due volontà coerentemente unite dell’uno e medesimo Cristo, nostro Dio, una divina e una umana, per il motivo che egli stesso vuole la nostra salvezza mediante ognuna delle sue due nature in modo naturale, sia condannato. Can. 11. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità due attività, unite senza interruzione, dell’unico e medesimo Cristo Dio nostro, una divina e una umana, per il motivo che egli stesso mediante ambedue le sue nature è l’operatore in modo naturale della nostra salvezza, sia condannato. Can. 12. Se qualcuno professa nel senso degli iniqui eretici una sola volontà e una sola attività di Cristo, nostro Dio, e con ciò annulla la professione di fede dei santi padri e nega l’operare salvifico appunto del nostro Salvatore, sia condannato. Can. 13. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici, (pur essendo) in Cristo Dio conservate sostanzialmente nell’unità due volontà e due attività, quella divina e quella umana, come furono piamente predicate dai nostri santi padri, professa contro la dottrina dei padri una sola volontà e attività, sia condannato. Can. 14. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici insieme a una sola volontà e a una sola attività, che dagli eretici viene empiamente professata, nega anche e respinge le due volontà come le (due) attività, cioè quella divina e quella umana, che sono mantenute nell’unità nello stesso Cristo Dio e che in lui dai santi padri ortodossamente vengono predicate, sia condannato. Can. 15. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici ritiene insipientemente l’attività divino-umana che i greci chiamano teandrica (ϑεανδρικὴ), per una sola attività, e non professa invece secondo i santi padri, che è duplice, cioè una divina e una umana, o pensa che questa nuova parola introdotta “divino-umana” indica una sola (attività) e non indichi la mirabile e gloriosa unità di ambedue, sia condannato. Can. 16. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici, per negare le due volontà e le due attività, cioè quella divina e quella umana che in Cristo Dio sono mantenute essenzialmente nell’unità e che dai santi padri furono piamente predicate, connette stoltamente al mistero del suo agire salvifico contraddizioni e divisioni e perciò ascrive le asserzioni dei Vangeli e degli apostoli circa appunto il Salvatore non all’unica e medesima persona ed essenzialmente il medesimo Signore nostro Dio Gesù Cristo, secondo il beato Cirillo, così che appaia chiaramente che il medesimo è di natura Dio e uomo, sia condannato. Can. 17. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità con la parola e con la mente tutto ciò che fu consegnato alla chiesa di Dio santa, cattolica e apostolica da parte sia dei santi padri che dei cinque venerandi concili universali fino al più piccolo apice, sia condannato. Can. 18. Se qualcuno secondo i santi padri, in consonanza con noi e nella stessa fede, con l’anima e la bocca non respinge e anatematizza tutti coloro che come iniqui eretici, insieme ai loro empi scritti fino all’ultimo apice, la chiesa di Dio santa, cattolica e apostolica, cioè i cinque concili santi e universali e in concordanza (con essi) tutti i padri della chiesa riconosciuti, respinge e anatematizza, - cioè Sabellio, Ario, Eunomio, Macedonio, Apollinare, Polemone, Eutiche, Dioscuro, Timoteo, Eluro, Severo, Teodosio, Colluto, Temistio, Paolo di Samosata, Diodoro, Teodoro, Nestorio, il persiano Teodulo, Origene, Didimo, Evagrio e in breve tutti gli altri eretici [i monoteliti Teodoro di Fara, Ciro d’Alessandria, Sergio, il patriarca di Costantinopoli, ed i suoi successori Pirro e Paolo, inoltre l’editto chiamato “Ekthesis” dell’imperatore Eraclio composto nel 638 da Sergio a favore del monotelismo e il “Typos” di Costantino III (chiamato anche Costante II), in cui pur venendo ritrattata l’“Ekthesis”, era imposto il silenzio ai rappresentanti della dottrina dioteletica] - se qualcuno dunque [...] non rigetta e non anatematizza le dottrine estremamente empie delle loro eresie e ciò che in modo empio da chiunque sia è stato scritto o a loro favore o per chiarirne (la dottrina), e i citati eretici Teodoro, Ciro e Sergio, Pirro e Paolo, [...] oppure se qualcuno ritiene condannato o deposto uno di coloro che sono stati deposti o condannati da loro o da quanti sono loro vicini [...] ancorché egli non creda affatto lo stesso che essi (credono), ma professi con noi la dottrina dei santi padri, ma non pensa [...] (che il condannato o deposto sia) pio e ortodosso combattente della chiesa cattolica, [...] (al contrario) ritiene empi quelli e le loro detestabili decisioni a proposito di ciò o vani, invalidi e non obbliganti, e di più ancora, profani ed esecrabili o rigettabili i (loro) giudizi, un tale sia condannato. Can. 19. Se qualcuno in maniera palese professa e condivide ciò che gli iniqui eretici affermano, e con rigonfia protervia dice che queste sono le dottrine della pietà, che hanno trasmesso dall’inizio gli osservatori e i ministri del Verbo, cioè i cinque concili santi e universali, e calunnia in tal modo i santi padri stessi e i citati cinque santi concili, per ingannare i semplici o per difendere la propria profana perfidia, un tale sia condannato. Can. 20. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici in un modo qualunque [...] sposta illecitamente le pietre di confine, che i santi padri della chiesa cattolica, cioè i cinque santi concili universali, hanno stabilito come irremovibili e inventa temerariamente novità e presentazioni di una fede diversa o libri o lettere o scritti o firme o false testimonianze o sinodi o protocolli di sedute o consacrazioni nulle non note alla regola ecclesiastica o sostituzioni che sono inappropriate e infondate e, in breve, se compie qualcos’altro che di consueto sogliono fare gli empissimi eretici mediante operazione diabolica, tortuosamente e astutamente, contro i pii annunci degli ortodossi (cattolici integrali, ndR) della chiesa cattolica, cioè dei loro padri e dei loro sinodi, per distruggere la sincerissima professione di fede nel Signore nostro Dio, e sino alla sua fine persevera senza pentirsi in questo agire iniquo, un tale sia condannato per tutta l’eternità, “e tutto il popolo dica: Così sia, così sia” (Sal. 106, 48). Tratto dal «Denzinger», numeri 501-522. Andiamo avanti ..., tuttavia faremo un passo indietro, individuando il nostro principio di convergenza nella mente e negli atti dei Padri di Calcedonia, Simbolo di fede del 22 ottobre 451, Sessione V.. Andiamo avanti ...

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