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Egli pertanto, in virtù della sua suprema autorità, li condanna in parte come ereticali, parte come scandalosi, parte come falsi, parte come offensivi per le pie orecchie, parte come traviatori di anime semplici e contrarii alla verità cattolica e, comminando le pene più gravi, proibisce vengano predicati da qualsiasi persona ecclesiastica e secolare che sia. Subito dopo la pubblicazione della bolla debbono ovunque bruciarsi pubblicamente e solennemente gli scritti in cui tali errori sono contenuti. Ed è in questo nesso che nel documento si fa menzione per la prima volta di Lutero. La bolla si rivolge poi alla sua persona nel modo seguente. Dapprima si espone lo svolgimento intervenuto della cosa notandosi che il Papa nulla ha trascurato per distogliere con la carità e con la severità dalla sua vita errata, Lutero. Si ricordano la citazione, le trattative col Gaetano, l’ostinata disobbedienza, con la quale Lutero perseverò per più di un anno nelle censure, nonché il suo appello, già severissimamente proibito da Pio II e da Giulio II, ad un futuro concilio, la cui autorità del resto egli già aveva dichiarato nulla. Da tutto questo si tira la conseguenza, che senza ulteriore citazione il Papa poteva ipso facto procedere contro di lui come sospetto in fatto di fede, anzi addirittura siccome eretico. Il Papa tuttavia non vuole ancora pronunziare la scomunica, ma, dietro consiglio dei cardinali, far andare la grazia avanti alla giustizia e, ricordandosi della misericordia di Dio, «il quale non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva», dimenticando ogni offesa fatta alla Santa Sede, vuole comportarsi con lui con tutta clemenza per potere riaccettare nel seno della Chiesa il figlio perduto. Quindi, per la misericordia di Dio e per il sangue di Cristo, si esorta e scongiura Lutero a non turbare più la pace, l’unità e la verità della Chiesa, per la quale il Redentore stesso aveva pregato con tanta istanza il Padre, a rinunziare ai suoi dannati errori ed a fare la ritrattazione, per la quale si dà un termine di 9 giorni dall’affissione della bolla alla chiesa di San Pietro, alla Cancelleria in Roma ed alle cattedrali di Brandenburg, Meissen e Merseburg. Ove entro questo termine non si compia la ritrattazione, Lutero ed i suoi seguaci in virtù del presente documento, «a guisa di tralci secchi di vite, che non rimangono in Cristo» (Giov. 15, 6), siano dichiarati e condannati per eretici notorii nonché sottoposti a tutte le pene comminate dal diritto canonico contro tali persone. La bolla ritorna poi sugli scritti di Lutero ed impone di bruciare tutti i suoi libri presenti e futuri anche se non contengano gli errori indicati sopra. Scorso il termine dei 60 giorni, Lutero deve dai fedeli essere evitato come eretico: tutte le autorità ecclesiastiche e secolari sono poi richieste di imprigionarlo e consegnarlo a Roma o di espellere lui ed i suoi seguaci dai loro territori. Tutti i luoghi, in cui mette piede, sono colpiti d’interdetto durante il periodo della sua permanenza e per tre giorni dopo. Finalmente si esige da tutto il clero secolare e regolare che dichiari eretico Lutero e la sua schiera qualora, passato il termine, non si siano sottomessi. Nella bolla bisogna pertanto distinguere tre parti: nella prima si condannano incondizionatamente gli errori di Lutero in fatto di fede: nella seconda altrettanto incondizionatamente i suoi scritti, che immediatamente dopo la pubblicazione del documento vanno bruciati: all’autore invece di queste dottrine e scritti del quale si parla nella terza parte, si concede tempo per deliberare, solo trascorso il quale egli sottostarà alla scomunica. Perciò la bolla Exsurge dirige a «Lutero ed ai suoi seguaci la monìtio evangelica, che deve precedere la scomunica e per un verso dare ai medesimi tempo per imprendere la penitenza, per l’altro servire ai giudici onde stabilire il momento della pertinacia, che è appunto essenziale pel fattispecie dell’eresia». [...] «Che la Corte Romana, se voleva rimanere fedele ai suoi principii ed ai suoi interessi, dovette necessariamente metter mano una buona volta a quest’ultimo mezzo di difesa contro un nemico tanto intraprendente, che con la condiscendenza non diventava che più ardito: e per essere affatto imparziali bisognerebbe anche confessare che di fatto si usò tanta prudenza conciliante quanto era possibile adoperare per non spingerlo agli estremi» [...].

Da «Storia dei Papi», di Ludovico barone Von Pastor, Volume IV, Parte I, Desclée Editori Pontifici, Roma, 1960, con Imprimatur, da p. 258 a p. 261.

 La «Exsurge Domine» negli scritti del barone Von Pastor: il contenuto e lo spirito della Bolla