Si deve infine riprovare quella prassi dannosa, che riguarda il diritto naturale dell’uomo a contrarre matrimonio, ma che appartiene pure, con qualche vera ragione, al bene della prole. Vi sono, infatti, alcuni, che dei fini eugenici troppo solleciti, non si contentano di dare alcuni consigli igienici atti a procurare più sicuramente la salute e il vigore della futura prole - il che, certo, non è contrario alla retta ragione - ma vanno così innanzi da anteporre l’«eugenico» a qualsiasi altro fine, anche di ordine più alto, e pretendono che l’autorità pubblica vieti il matrimonio a tutti coloro che, secondo i procedimenti della propria scienza e le proprie congetture, credono che, per via di trasmissione ereditaria, saranno per generare prole difettosa, anche se siano, per sé, capaci di contrarre matrimonio. Anzi, vogliono perfino che essi, per legge, anche se riluttanti, siano, con l’intervento dei medici, privati di quella naturale facoltà; né ciò come pena cruenta da infliggersi dalla pubblica autorità per delitto commesso, né a prevenire futuri delitti dei rei, ma contro il giusto e l’onesto attribuendo ai magistrati civili un potere che mai ebbero, né mai possono legittimamente avere. Tutti coloro che operano in tal guisa, malamente dimenticano che la famiglia è più sacra dello Stato, e che gli uomini, anzitutto, sono procreati non per la terra e per il tempo, ma per il cielo e per l’eternità. E non è giusto, certamente, accusare di grave colpa uomini d’altra parte atti al matrimonio, i quali, anche adoperando ogni cura e diligenza, si prevede che avranno una prole difettosa, se contraggono nozze, sebbene da esse spesso convenga dissuaderli. Le pubbliche autorità, poi, non hanno alcuna potestà diretta sulle membra dei sudditi; quindi, se non sia intervenuta colpa alcuna, né vi sia motivo alcuno di infliggere una pena cruenta, non possono mai, in alcun modo, ledere direttamente o toccare l’integrità del corpo, né per ragioni «eugeniche», né per qualsiasi altra ragione.

Questo insegna pure San Tommaso d’Aquino quando, proponendo la questione se i giudici umani per prevenire mali futuri possano recare qualche danno al suddito, lo concede quanto a certi altri mali, ma a ragione lo nega per quanto riguarda la lesione corporale: «Mai, secondo il giudizio umano, alcuno deve essere punito, senza colpa, con pena di battiture, per essere ucciso, o per essere mutilato o flagellato» [Summ. theolog., 2a – 2ae, q. 108 a. 4 ad 2m]. Del resto, la dottrina cristiana insegna, e la cosa è certissima anche al lume naturale della ragione, che gli stessi uomini privati non hanno altro dominio sulle membra del proprio corpo se non quello che spetta al loro fine naturale, e non possono distruggerle o mutilarle o per altro modo rendersi inetti alle funzioni naturali, se non nel caso in cui non si può provvedere per altra via al bene di tutto il corpo.