La sovranità del Romano Pontefice [per approfondimenti prettamente dogmatici studiare: Le due spade nella Chiesa, dalla Unam Sanctam - Un solo ed unico pastore. Dalla Unam Sanctam, Papa Bonifacio VIII] si manifesta attraverso gli attributi propri della sovranità: attraverso cioè le relazioni all’interno della Chiesa, per le quali il Pontefice, per mezzo dei Vescovi, dei Legati Pontifici, dei Metropoliti, degli Ordinari delle Missioni e con contatti diretti si mantiene in costante rapporto con i fedeli; e attraverso le relazioni all’esterno e i contatti col mondo politico e internazionale per mezzo dei diritti di legazia attiva e passiva. La legazia non importa un obbligo stretto di reciprocità; se uno Stato manda in un altro Stato un proprio rappresentante diplomatico non segue, necessariamente, che lo Stato ricevente debba a sua volta mandare allo Stato mandante un proprio rappresentante diplomatico e tanto meno che lo debba mandare della classe corrispondente. Si distingue nella organizzazione ecclesiastica la legazia interna da quella esterna. All’interno della Chiesa, cioè presso i Vescovi e i fedeli cristiani di un qualsiasi Stato, nessuno ha diritto di proibire al Pontefice di mandare un proprio rappresentante che, di solito, si chiama Delegato Apostolico e non ha carattere diplomatico-politico. All’esterno peraltro, cioè presso le Corti e i Governi, la legazia pontificia, attributo della sovranità politica e internazionale del Pontefice, segue le norme solite della legazia politica. Al Pontefice compete pure, come attributo della sua sovranità, il diritto d’immunità personale, per la quale Egli è responsabile dei suoi atti di governo solo dinanzi a Dio: non dinanzi alla Chiesa né dinanzi ad alcuno Stato. Nel campo religioso e politico il Pontefice è il giudice e l’inappellabile vindice della pubblica moralità. Un terzo attributo della sovranità del Pontefice è il suo dominio sui beni ecclesiastici; dominio eminente di giurisdizione, emanazione di diritto pubblico, per il quale egli può, per ragioni di pubblica utilità, legiferare in materia, stabilire tasse e imposte, espropriare e incamerare beni ecclesiastici e determinare metodi e norme di amministrazione. Spettano infine al Pontefice i diritti onorifici della sovranità, come il diritto della propria bandiera, ai segni esterni di onore e riverenza, alla precedenza ecc.

In opposizione irriducibile alla libertà e ai diritti sovrani del Pontefice sono tra l’altro, naturalmente, le teorie del così detto regio exsequatur, che, partendo da un giurisdizionalismo esagerato, coarta sensibilmente la libera comunicazione del Papa coi Vescovi e col popolo cristiano, e riduce a zero la sua sovranità e indipendenza; e le teorie dell’appello ab abusu, il quale, con l’assurda pretesa di controllare l’attività pontificia per proteggere i sudditi, costituisce un’evidente ingiusta intrusione della potestà statale e un non meno evidente assurdo giuridico, movendo dall’inferiore al superiore e sorvolando la diversità dell’ordine, nel quale si muovono e agiscono le due Autorità. Prosegue ...

Dal Dizionario di Teologia morale, Roberti - Palazzini, Studium, Roma, imprimatur 1957, pagina 1094.