Gli anatemi del Concilio di Trento

Pillola settimanale di Magistero

Gli anatemi del Concilio di Trento, numeri 128, 129 e 130 • Se qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia quando ha insegnato ed insegna che secondo la dottrina evangelica ed apostolica non si può sciogliere il vincolo del matrimonio per l’adulterio di uno dei coniugi, e che l’uno e l’altro (perfino l’innocente, che non ha dato motivo all’adulterio) non possono, mentre vive l’altro coniuge, contrarre un altro matrimonio, e che, quindi, commette adulterio colui che, lasciata l’adultera, ne sposi un’altra, e colei che, scacciato l’adultero, si sposi con un altro, sia anatema. • Se qualcuno dirà che la Chiesa sbaglia quando, per vari motivi, stabilisce che si può fare la separazione dalla coabitazione tra i coniugi, a tempo determinato o indeterminato, sia anatema. • Se qualcuno dirà che i chierici costituiti negli Ordini sacri o i religiosi che hanno emesso solennemente il voto di castità, possono contrarre matrimonio, e che questo, una volta contratto, sia valido, non ostante la legge ecclesiastica o il voto, e che sostenere l’opposto non sia altro che condannare il matrimonio; e che tutti quelli che sentono di non avere il dono della castità (anche sé ne hanno fatto il voto) possono contrarre matrimonio, sia anatema. Dio, infatti, non nega questo dono a chi lo prega con retta intenzione e non permette che noi siamo tentati al di sopra di quello che possiamo.