Enciclica (o circolare) è una lettera che il Papa manda a tutti i Vescovi ed ai Prelati aventi comunione con la Sede Apostolica per far conoscere, all’intera Chiesa la sua mente e la sua volontà su qualche punto del domma, della morale e della disciplina ecclesiastica. Sebbene i Romani Pontefici sempre si siano serviti di circolari per far giungere la loro voce ai pastori e ai fedeli di tutta la Chiesa, tuttavia sono stati gli ultimi Papi a fare grande uso di questo mezzo, arricchendolo di un contenuto dottrinale esteso e profondo. Sono celebri le encicliche di Leone XIII, che toccano i problemi più vitali della costituzione ecclesiastica, della vita sociale e politica, per esempio la «Aeterni Patris» (1879) sulla filosofia tomistica, l’«Arcanum divinae sapientiae» (1880) sul Matrimonio cristiano, la «Diuturnum illud» (1881) sul potere politico, la «Immortale Dei» (1885) sulla costituzione cristiana degli Stati, la «Libertas» (1888) sulla libertà e sull’attività civile, la «Rerum novarum» (1891) sulla questione sociale, la «Providentissimus» (1893) sugli studi biblici, la «Satis cognitum» (1896) sull’unità della Chiesa, la «Mirae caritatis» sulla Eucaristia. È molto nota la grande enciclica «Pascendi» (1907) con la quale il B. Pio X condannò il Modernismo. Numerose e profonde le encicliche di Pio XI, che fanno un bel riscontro a quelle di Leone XIII. Piena di sapienza giuridica e di carità cristiana è la prima enciclica «Summi Pontificatus» (1939) di Pio XII felicemente regnante, cui ha fatto seguire quelle sul Corpo Mistico («Mystici Corporis»), sulla S. Scrittura («Divino afflante Spiritu»), su San Cirillo di Alessandria, assertore dell’unità della Chiesa («Orientalis Ecclesiae»), sulla Liturgia («Mediator Dei»), sui nuovi errori («Humani generis»), sul Concilio di Calcedonia («Sempiternus Rex»), che toccano, approfondendoli, argomenti di particolare attualità. • Approfondimento: Infallibilità pontifica è il dogma «che insegna come divinamente rivelato che il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, ossia quando in qualità di pastore e dottore di tutti i cristiani, in virtù della sua suprema apostolica autorità, definisce che una dottrina riguardante la fede e i costumi deve ritenersi vera dalla Chiesa universale, per l’assistenza divina a lui promessa nel beato Pietro, gode di quella infallibilità di cui il divin Redentore ha voluto dotare la sua Chiesa... perciò le definizioni dello stesso Romano Pontefice di per sé (ex sese), non per il consenso della Chiesa, sono irreformabili» (DB, 1839). Questa definizione del Concilio Vaticano determina chiaramente la natura, le condizioni, l’oggetto e il soggetto dell’insigne prerogativa pontificia. Nell’inciso «ex cathedra» si indicano le condizioni dell’infallibilità; si richiede cioè (semplicemente, ndR) che il Papa parli come pastore e maestro di tutta la Chiesa. Esula pertanto dall’ambito della infallibilità quanto egli propone (qualcosa) come dottore privato... L’infallibilità data da Cristo alla sua Chiesa è una sola: quella conferita a Pietro ed ai (legittimi) suoi successori. Tale prerogativa, essendo stata largita per il bene della Chiesa, si dice data alla Chiesa, ma si esercita dal Capo. Come la vita dell’uomo è una sola, che pur derivando dall’anima si diffonde per tutto il corpo, così l’infallibilità è diffusa e circolante in tutta la Chiesa docente (infallibilità attiva) e discente (infallibilità passiva), ma dipendentemente dal Capo, che può esercitarla da solo «ex sese», in modo che le sue definizioni sono irreformabili, ossia non soggette a correzioni, anche senza il consenso della Chiesa. Piolanti - Parente - Garofalo - Imprimatur 1952