Da alcune settimane stiamo analizzando il programma del Centro Politico Italiano, organizzazione che operò fin dai primi anni ’40 nella dichiarata intenzione di restaurare cristianamente l’Italia - facendo proprio il proposito di Papa San Pio X: «Instaurare omnia in Christo» - soprattutto smascherando, con rigore scientifico e contro il diffuso modernismo sociale, l’impostura della cosiddetta “Democrazia Cristiana”. Per esigenze editoriali non mi è possibile tornare su quanto già detto, nemmeno in sintesi, dunque vado a scandire subito altri interessanti punti programmatici e rimando eventuali miei commenti ai prossimi articoli, eccezion fatta per qualche parentesi.

§ 5 «Premio del lavoro è (anche) la proprietà, strumento provvidenziale per il raggiungimento dei compiti della famiglia, e sprone efficace per un maggior (impegno). Come il lavoro giustifica il sorgere (di una o più) proprietà, così permane in via di massima condizione inderogabile per la sua tutela giuridica a favore di chi direttamente o per successione la abbia acquistata: pertanto chiunque la possieda è (tenuto) a curarla ed a farla adeguatamente fruttare nell’interesse (del bene) collettivo, (secondo la carità), oltreché in quello personale e famigliare». Pertanto «lo Stato deve intervenire (…) contro ogni tentativo di spoliazione violenta o di lesione del diritto di proprietà». (…)

§ 7 «L’(universalità) dei (veri) valori spirituali vieta lo sfruttamento del lavoro e delle capacità altrui e vieta le sperequazioni nelle possibilità di espansione delle capacità individuali: pertanto lo Stato deve tutelare la dignità delle condizioni del lavoro ed il diritto dei meno abbienti di accedere, (anche con importanti agevolazioni), agli istituti di media e di alta cultura ove se ne dimostrino all’altezza per capacità d’intelligenza ed energia di volere».

§ 8 «Il lavoro manuale, palestra sovrana della disciplina del sacrificio, va portato al grado di considerazione sociale che gli spetta. Assicurata - nella collaborazione tra la Chiesa, la famiglia e lo Stato - la preminenza della (retta) formazione della coscienza spirituale, senza disparità di condizioni, del ricco come del povero, i giovani di ogni classe sociale debbono avere della dignità del lavoro manuale un tale concetto che consenta loro di scegliere senza pregiudizi di sorta, in base unicamente alle proprie doti e capacità, la forma di lavoro - intellettuale o manuale - che loro meglio si addice. E la scuola deve essere (cristiana) e palestra idonea per l’avviamento al lavoro manuale come agli altri campi di esplicazione dello spirito umano».

§ 9 «Il dovere della solidarietà umana per il raggiungimento dei fini provvidenziali degli individui si estende a tutta l’umanità. La ricchezza di ogni Nazione deve quindi essere aperta indistintamente ad ogni uomo (meritevole) che ovunque, adempiendo lealmente i suoi doveri sociali, deve poter trovare sufficiente tutela per i suoi diritti fondamentali (da non confondere con i rivoluzionari sedicenti “diritti umani”)».

§ 10 «Il raggiungimento dei fini umani nella Società organizzata esige la sussistenza di una Autorità statale che promuova, coordini ed integri l’opera degli individui e delle altre società minori per il bene comune. Il potere di questa autorità, essendo richiesto da legge di natura, è voluto da Dio, che della natura è l’Autore, e col supremo prestigio di questa divina istituzione deve imporsi alle coscienze sia di chi è chiamato ad esercitarlo sia di chi deve obbedirgli. Come poi l’Autorità è tenuta a non esorbitare, nella sua azione d’imperio, dagli stretti limiti delle effettive esigenze del bene comune (diritto eterno, divino e naturale), così entro questi limiti i sudditi ben più che (sterile) obbedienza le debbono volenterosa solidale cooperazione».

§ 11 «L’imposizione da parte dell’Autorità statale di tributi fiscali è giustificata dalla rispondenza dei suoi servizi alle esigenze del bene comune e deve incidere in misura equamente progressiva sui redditi di capitale nei confronti di quelli di lavoro (abbiamo già studiato in passato la questione). Realizzate queste premesse deve ripristinarsi nella coscienza pubblica, anche nei confronti delle leggi fiscali, il concetto che queste, quando sono giuste e giustamente applicate, obbligano in coscienza».

§ 12 «L’importanza dei fini cui tutta l’organizzazione sociale è ordinata ed il cui raggiungimento va tenacemente perseguito, impone un’assoluta serietà ed una scrupolosa imparzialità nell’emanazione come nell’esecuzione delle leggi. Il Potere legislativo deve quindi legiferare con una sincera coscienza della necessità e dell’attuabilità dei suoi provvedimenti, preoccupandosi, tra l’altro, di ridurre al minimo le pure necessarie prescrizioni di forme. Ciò posto, ed eliminati quindi anche i superflui formalismi (burocrazia), funzionari e cittadini debbono avere a loro volta una profonda convinzione dell’obbligo di non sottrarsi neanche alle minime prescrizioni della legge. Per il costante rispetto dei provvedimenti più importanti deve inoltre prevedersi un (esigente) ed efficace sistema di pubblici controlli».

(Da Nuova Alleanza, Quaderno VIII, pag. 25 segg.). Prosegue …

Carlo Di Pietro da Il Roma [Titolo originale: Lo Stato deve intervenire contro ogni tentativo di lesione del diritto di proprietà]